🏛️Regolamento AgID per l’adozione di Linee Guida

(ai sensi degli artt. 14-bis e 71 del Codice dell’ Amministrazione Digitale - decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Regolamento per l’adozione di Linee Guida per l’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale

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Il presente Regolamento è parte integrante e sostanziale della Determinazione n. 160 del 17 maggio 2018 che qui si intende interamente richiamata negli elementi di fatto e di diritto ed a cui si rinvia per quanto qui non espressamente disposto.

Articolo 1 – Definizioni

  1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni previste all’articolo 1 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. Si utilizzano inoltre i termini che seguono con le definizioni corrispondentemente indicate:

    • a. AgID: Agenzia per l’Italia Digitale;

    • b. CAD o Codice: il Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;

    • c. Referente per l’adozione delle linee guida o Referente: la persona indicata dalla struttura AgID (Area/Ufficio o Servizio) competente sulla tematica relativa alle linee guida da emanare, che ha il compito di curare le attività istruttorie nel procedimento per la redazione dello schema di linea guida;

    • d. Servizio per la gestione delle linee guida: unità organizzativa di AgID alla quale, in base al Regolamento di organizzazione di cui al Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 27 marzo 2017 e agli atti organizzativi attuativi adottati dal direttore generale, sono conferite le competenze per l’adozione delle linee guida ai sensi del presente Regolamento;

    • e. Gruppo di lavoro: gruppo di lavoro per la scrittura delle linee guida nominato dal direttore generale su proposta del Referente per l’adozione delle linee guida.

Articolo 2 - Finalità e ambito di applicazione

  1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l’adozione delle linee guida ai sensi dell’articolo 71 del CAD.

  2. Il procedimento definito nel presente regolamento, salvo quanto previsto dell’articolo 4 comma 5, si applica anche alla emanazione e adozione da parte di AgID di linee guida in attuazione di specifiche previsioni normative o nello svolgimento delle funzioni istituzionali.

Articolo 3 – Tipologie di linee guida

  1. AgID adotta le seguenti tipologie di linee guida ai sensi degli articoli 14-bis e 71 del CAD, o di specifiche disposizioni normative:

    • a. Linee guida di indirizzo: contenenti regole generali la cui definizione degli aspetti di dettaglio è demandata alla singola Amministrazione.

    • b. Linee guida contenenti regole tecniche: contenenti le regole generali di cui al comma 1 lettera a. e la definizione degli aspetti di dettaglio, in un apposito Allegato tecnico, costituente parte integrante delle linee guida stesse.

  2. Nello svolgimento delle funzioni istituzionali, anche su segnalazione delle amministrazioni e degli uffici, AgID può inoltre adottare linee guida operative.

Articolo 4 – Procedimento per l’adozione delle linee guida

  1. L’adozione delle linee guida avviene sotto la responsabilità del Referente, designato dal responsabile di struttura AgID (Area/Ufficio) competente sulla tematica oggetto linee guida.

  2. Il Gruppo di lavoro per la redazione delle linee guida è istituito dal direttore generale con propria determinazione, su proposta del Referente coadiuvato dalla struttura AgID competente nella tematica oggetto delle linee guida. Del Gruppo di lavoro possono far parte soggetti indicati da AgID o da altre amministrazioni, da associazioni di categoria/professionali o appartenenti al mondo universitario e della ricerca.

  3. Il Gruppo di lavoro opera sotto la direzione del Referente che coordina e pianifica le attività di redazione delle linee guida;

  4. Redatta la bozza finale delle linee guida, questa viene sottoposta a consultazione pubblica ai sensi dall’articolo 71 del CAD.

    • a. Il Referente cura la consultazione pubblica delle linee guida, previa autorizzazione del direttore generale;

    • b. la comunicazione dell’indizione della consultazione pubblica è pubblicata sul sito istituzionale di AgID con l’indicazione del termine di scadenza della consultazione stessa. La consultazione pubblica, da svolgersi entro il termine di 30 giorni (ai sensi dell’articolo 71 CAD), deve effettuarsi con modalità atte a consentire:

      • i. l’accesso a chiunque alla documentazione senza necessità di autenticazione;

      • ii. la formulazione, previa autenticazione, di commenti;

      • iii. la tracciatura dei commenti di cui al punto precedente;

    • c. Il Gruppo di lavoro, sotto la direzione dal Referente dovrà valutare i commenti pervenuti decidendo se recepire le indicazioni.

  5. A conclusione della consultazione pubblica il direttore generale procede con la richiesta, alle Amministrazioni competenti, al Garante per la protezione dei dati personali e alla Conferenza unificata dei pareri previsti dall’articolo 71 del CAD. I pareri rilasciati possono comportare l’aggiornamento dei contenuti della bozza di linee guida a cura del Gruppo di lavoro, sotto la direzione dal Referente.

  6. Il direttore generale con apposita determinazione adotta le linee guida e le trasmette al Servizio per la gestione delle Linee Guida per la pubblicazione ai sensi dell’articolo 71 del CAD.

Articolo 5– Revisione delle linee guida

  1. Le linee guida emesse dall’AgID possono essere soggette a revisione;

  2. La revisione delle linee guida può essere decisa in caso di:

    • a. obsolescenza dei contenuti, riscontrata a seguito di una verifica operata sulle linee guida da parte di AgID, su propria iniziativa o su richiesta delle amministrazioni o delle parti interessate;

    • b. variazione dei presupposti normativi da cui le linee guida traggono valore giuridico;

  3. la revisione delle linee guida è effettuata con il procedimento previsto dall’articolo 4.

  4. Le linee guida possono essere ritirate nel caso in cui vengano a mancare i presupposti normativi, tecnologici od organizzativi che ne hanno determinato l’emanazione.

  5. Le revisioni e l’avviso di ritiro delle linee guida sono resi pubblici con le modalità previste dall’articolo 4.

  6. Le linee guida obsolete o ritirate rimangono consultabili con l’indicazione del provvedimento di ritiro o sostituzione e la relativa data di adozione.

Articolo 6 – Pianificazione e monitoraggio delle attività finalizzate all’adozione delle linee guida

  1. AgID costituisce una apposita unità organizzativa denominata “Servizio per la gestione delle linee guida” con il compito di provvedere:

    • a. alla pianificazione annuale;

    • b. al monitoraggio dello stato di avanzamento dell’adozione delle linee guida;

    • c. al mantenimento delle linee guida adottate.

  2. Il Servizio per la gestione delle linee guida:

    • a. affianca il Direttore Generale in tutte le sue determinazioni in merito alle linee guida;

    • b. affianca il Referente nella composizione del Gruppo di lavoro di cui al precedente articolo 4 comma 2;

    • c. verifica la congruità tecnico-giuridica della bozza di linee guida, nonché la coerenza linguistico-espositiva con le linee guida esistenti, prima della consultazione pubblica e prima dell’adozione, sia in fase di prima emanazione che in quella di revisione.

  3. Il Servizio per la gestione delle linee guida inoltre fornisce, su richiesta, al Gruppo di lavoro un supporto tecnico e metodologico nella stesura della bozza di linee guida.

  4. L’adozione delle linee guida a sensi del presente regolamento è effettuata secondo una pianificazione annuale. Il piano annuale:

    • a. è adottato con determinazione del Direttore Generale su proposta dal Servizio per la gestione delle linee guida in coordinamento con le strutture interessate, entro il 28 febbraio di ciascun anno;

    • b. definisce le linee guida per l’anno di riferimento con l’indicazione, per ciascuna di esse:

      • della struttura AgID competente (Area/Ufficio) in ragione della tematica;

      • dei tempi previsti per il completamento;

      • del Referente per la redazione, su indicazione dal Responsabile di struttura.

  5. La programmazione di cui al comma precedente comprende anche le attività di revisione di linee guida già in corso di validità.

  6. Ogni quadrimestre il Servizio per la gestione delle linee guida predispone per il direttore Generale un rapporto relativo allo stato di avanzamento delle attività in corso. Il rapporto indica per ciascuna linea guida:

    • a. lo stato di avanzamento delle attività;

    • b. eventuali criticità o ritardi riscontrati, con indicazione degli interventi correttivi proposti.

  7. Il Direttore Generale può disporre la variazione del piano e delle priorità, in base a:

    • mutate esigenze di AgID;

    • sopraggiunte modifiche normative;

    • richiesta delle amministrazioni interessate.

    Il Direttore Generale può inoltre, per particolari e motivate esigenze, disporre l’adozione di linee guida con procedimento diverso da quello previsto nel presente articolo.

Articolo 7– Regole transitorie

  1. Le linee guida già in fase di emanazione alla data di approvazione del presente regolamento sono adottate secondo le modalità previste in precedenza, salvo diversa valutazione del direttore generale.

  2. Nel primo anno di applicazione del presente regolamento la programmazione annuale di cui all’articolo 6 deve essere adottata entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore.

Articolo 8 – Efficacia delle linee guida

  1. Le linee guida emanate ai sensi del presente regolamento divengono efficaci il giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul sito istituzionale di AgID, ai sensi dall’articolo 71 del CAD.

  2. Le regole tecniche emanate ai sensi dell'articolo 71 del CAD, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 217/2017, restano efficaci fino all'eventuale modifica o abrogazione da parte delle Linee guida adottate ai sensi del presente regolamento, in conformità con quanto previsto dall’articolo 65, comma 10 del D.Lgs. 217/2017.

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⚠️ DETERMINAZIONE AGID N. 160/2018 DEL 17 MAGGIO 2018

Oggetto: Emanazione e pubblicazione del Regolamento per l’adozione di linee guida per l’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale.

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

1) L’emanazione, sulla base del testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, del “Regolamento per la redazione di linee guida per l’attuazione del Codice dell’amministrazione digitale”.

2) La pubblicazione del suddetto Regolamento sul sito AgID e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del relativo comunicato.

3) Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale di AgID.

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